
Ok del T.A.R. sul libero accesso ai cani sulle spiagge
E’ ufficiale lo ha deciso il T.A.R. i cani adesso potranno andare in spiaggia.
Ma ATTENZIONE…!!! nel rispetto dei bagnanti e delle regole base dell’ educazione. Quindi cari proprietari di cani munitevi di paletta e sacchetti biodegradabili,
portate con voi i documenti del cane museruola, acqua e un ombrellone, attenti ai colpi di calore, siate prudenti e “buon bagno”..!!
Di seguito un estratto della sentenza.Troverete in allegato il PDF della sentenza tutta. Buona lettura.
La scelta di vietare l’ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica,
oltre che irrazionale e sproporzionata, anche alla luce delle viste indicazioni regionali che attribuiscono ai comuni il potere
di individuare, in sede di predisposizione del PUA, tratti di arenile da destinare all’accoglienza degli animali da compagnia.
In particolare come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza in vicende del tutto similari, l’amministrazione avrebbe
dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza mediante regole
alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l’accesso in determinati
orari, o individuare aree adibite anche all’accesso degli animali, con l’individuazione delle aree viceversa interdette al loro
accesso (cfr. Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, sent. n. 225/2014).
Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche deve quindi ritenersi che il divieto – che non vale in assoluto per i gestori degli
stabilimenti balneari a pagamento, che a loro discrezione abbiano creato delle apposite zone di accesso per gli animali non
sia sufficientemente controbilanciato da tale eventualità, non solo per la circostanza di creare una ingiustificata sperequazione
tra cittadini ma anche in quanto affidato, come detto, alla mera facoltà del singolo concessionario.
Per le ragioni si qui esposte, il ricorso è fondato e va accolto, sicché il provvedimento in esame va annullato, nei limiti oggetto
della impugnazione. Le spese di giudizio possono restare compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.